Tutte le informazioni sulle pratiche edilizie per lavori di ristrutturazione

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Tutte le informazioni sulle pratiche edilizie per lavori di ristrutturazione

Hai mai sentito parlare di SCIA – DIA – CILA – CIL, ecc. sono tutti acronimi che indicano delle procedure edilizie. Alcune, stiamo parlando di DIA e CIL, sono state definitivamente eliminate (a seguito del decreto “Scia 2” – (D.lgs. 222/2016) per semplificare il panorama normativo). Oggi vediamo più nel dettaglio cosa si intende per SCIA e CILA e altre pratiche edilizie da presentare per iniziare lavori di ristrutturazione di immobili o nuove costruzioni.

Come già anticipato, per iniziare un lavoro edilizio, non sarà più necessario presentare la DIA – “Denuncia di inizio lavori” – sostituita completamente dalla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ma rimangono attualmente ancora attive 5 procedure:

  1. attività di edilizia libera (non servono comunicazioni)
  2. permesso di costruire
  3. la SCIA
  4. la SCIA alternativa al permesso di costruire
  5. CILA: “Comunicazione di inizio lavori asseverata”

Conosci le differenze delle 5 procedure sopra elencate?

Vediamole più nel dettaglio:

Attività di edilizia libera

Come vi abbiamo già spiegato questa procedura non ha bisogno di alcuna comunicazione preventiva e serve per: tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw; interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche (se non bisogna intervenire con la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio). L’attività di edilizia libera riguarda inoltre tutte le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (no per attività di ricerca di idrocarburi), per movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro – silvo – pastorali.

Riguarda inoltre la creazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni e pannelli solari e fotovoltaici; aree ludiche senza fini di lucro. Sono poi incluse in questa categoria anche tutte le opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dal cessare della necessità. Devi fare uno di questi interventi?

Permesso di costruire

Quando richiedere il “permesso di costruire”? Il “permesso di costruire” va richiesto per:

– interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione urbanistica;

– interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili vincolati.

SCIA

È la “Segnalazione certificata di inizio attività” è necessario richiederla per:

  • interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell’edificio
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio
  • interventi di ristrutturazione edilizia.

Per tutte le tipologie di intervento che si possono eseguire richiedendo la SCIA comportano un inizio dei lavori immediato alla presentazione della documentazione presso gli organi competenti che si occuperanno, a campione, di effettuare i dovuti controlli alle pratiche depositate.

SCIA alternativa al permesso di costruire

Quando usare la SCIA alternativa? Vediamo tutte le casistiche punto per punto:

  • interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che comportino mutamenti della destinazione d’uso, modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
  • interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Se si deposita una SCIA alternativa è necessario attendere almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori.

CILA

Per CILA si intende la “Comunicazione di inizio lavori asseverata” questa pratica si utilizzerà per interventi non ricompresi nelle procedure precedenti. Per maggiori informazioni su quando e per che tipologia di lavori è necessario richiedere la CILA puoi contattare professionisti del settore, geometri, studi tecnici e di progettazione che ti sapranno supportare e affiancare nella scelta della pratica edilizia e nella preparazione di tutte la documentazione necessaria da depositare per procedere nei lavori.

Sappiamo che l’argomento è abbastanza complesso e variegato, speriamo di aver fatto maggiore chiarezza su questi termini.