COVID 19 e cantieri edili, tutte le informazioni necessarie
Linee guida per affrontare l’emergenza Covid19: quali cantieri chiudere? Come organizzare le attività sui cantieri?
Finalmente il tanto atteso decreto è arrivato. Dal DPCM del 22 marzo 2020 sono emerse nuove informazioni relativamente ai cantieri edili, indicazioni concrete su quali attività sospendere e quali far continuare. Si è parlato inoltre del ruolo del Coordinatore del cantiere e delle linee guida per limitare la diffusione del Coronavirus. Vediamo tutte queste nuove indicazioni in modo più approfondito.
Il primo passo necessario da fare è definire l’attività intrapresa in un cantiere edile in quanto ci sono attività definibili “ordinarie” che possono essere sospese e attività strettamente necessarie alla collettività che perciò sono ritenute NON sospese.
Il cantiere è autorizzato a proseguire l’attività?
Per capire se il cantiere è autorizzato è necessario fare riferimento ai codici Ateco posseduti dalle aziende impiegate.
- Non sono sospese perché ritenute strategiche in quanto attinenti a lavori di ingegneria civile (cod. 42) come le opere di costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali; costruzione di linee ferroviarie e metropolitane; costruzione di ponti e gallerie; costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi; costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni; costruzione di opere idrauliche; altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile; installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione di costruzione.
- Sono sospese opere considerate “ordinarie” come: costruzione di edifici e le attività che riguardano lo sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione (codice 41); la costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice 41.20.00); la demolizione e preparazione del cantiere edile (codice 43.10); la preparazione del cantiere edile e la sistemazione del terreno (codice 4312); il completamento e finitura di edifici (codice 43.30); altri lavori specializzati di costruzione, come ad esempio le coperture (codice 43.90).
Coordinatore del cantiere: il suo ruolo nell’emergenza Coronavirus
Il Coordinatore del cantiere ha lo scopo di verificare in quale categoria rientra il cantiere supervisionato. Se l’opera non è sospesa, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere ad adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento. Il Coordinatore deve inoltre:
- Verificare che le misure anti-contagio siano correttamente applicate
- Se non applicate in alcune fasi di lavoro, il Coordinatore in esecuzione dovrà provvedere a informare il Committente dell’obbligo di sospensione delle fasi o sotto fasi o lavorazioni non attuabili, o dell’obbligo di sospensione dell’intero cantiere (art. 90 comma 1). Prima di sospendere un’attività è necessaria la messa in sicurezza dell’area o delle opere o della porzione di cantiere.
Una volta identificata la tipologia di cantiere, il MIT ha emesso alcune misure da attuare sul cantiere per contrastare la diffusione del Covid19:
- mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
- limitazione degli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, con contingentamento degli accessi agli spazi comuni
- massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza
Per tutti i professionisti del settore potete visionare il Vademecum (clicca qui) redatto a seguito dei DPCM 9 marzo e 11 marzo 2020, modificato ed integrato a seguito della pubblicazione del protocollo condiviso per i luoghi di lavoro il 14 marzo 2020, del decreto “Cura Italia” DL n.17 marzo 2020 e del protocollo condiviso per i cantieri del 19 marzo 2020.
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