Modifiche al Superbonus al 110%: le novità del Decreto Semplificazioni

casa con classi energetiche

Modifiche al Superbonus al 110%: le novità del Decreto Semplificazioni

Si è tanto parlato di Superbonus al 110%, introdotto nel 2020 con il Decreto Agosto e riconfermato con la Legge di Bilancio 2021, prorogato poi fino alla fine del 2022 e a giugno 2023 per le case popolari.
Arrivano ora ulteriori modifiche in merito, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n.77, che riporta “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure?”.
Il quarto correttivo alla disciplina del Superbonus al 110% prevede delle semplificazioni: vediamo insieme di che cosa si tratta.

Obiettivo delle modifiche al Superbonus al 110%

La detrazione fiscale al 110% era prevista per i seguenti interventi definiti come “trainanti”:

  • Cappotto termico
  • Riscaldamento centralizzato per condomini
  • Adozione di misure antisismiche

L’obiettivo iniziale era l’efficientamento energetico dell’edificio di almeno due classi rispetto a quella di partenza.
Le modifiche introdotte vanno nella direzione di un abbattimento delle barriere all’ingresso, per allargare la platea dei possibili beneficiari. Finora, infatti, l’eccessiva burocrazia richiesta per poter richiedere il Superbonus al 110% ha frenato l’accesso alla misura.

Quali modifiche introdotte al Superbonus al 110%

Si è deciso di intervenire essenzialmente su quattro aspetti: la manutenzione straordinaria; il titolo edilizio; lo stato legittimo; la decadenza delle detrazioni fiscali.

La manutenzione straordinaria

Viene definito che tutti gli interventi per l’efficientamento energetico, che accedono al Superbonus 110% e che non comportano demolizione e ricostruzione, possono essere considerati come manutenzione straordinaria. Sarà quindi necessaria solo la CILA, Comunicazione di inizio lavori asseverata.

L’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo comporta sia un risparmio economico che di tempo: si stimano, infatti, circa tre mesi di tempo per ogni immobile oggetto di verifica.

Il titolo edilizio

Il provvedimento estende l’accesso al Superbonus agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche e alle case di cura, agli ospedali, poliambulatori, caserme, collegi e convitti, cioè agli immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

Lo stato legittimo

Lo stato legittimo di un edificio attesta che nella costruzione del fabbricato sono state osservate le prescrizioni previste dai titoli abilitativi e che sono presenti eventualmente delle “tolleranze esecutive” che non costituiscono violazioni urbanistiche. Per ottenere il Superbonus al 110% non sarà più necessario attestare lo stato legittimo (“la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”).

La decadenza delle detrazioni fiscali

Il beneficio fiscale viene perso nei seguenti casi:

  1. a) mancata presentazione della CILA;
  2. b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4. d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Questa, più che una vera e propria semplificazione, è una modalità per aggirare l’ostacolo, in quanto, sebbene venga bypassato il problema iniziale della conformità, la CILA dovrà rappresentare coerentemente lo stato dei luoghi. Il professionista incaricato di redigere la pratica edilizia dovrà quindi elencare tutte le eventuali difformità dell’edificio e lo Sportello Unico dell’Edilizia potrà di conseguenza negare il beneficio fiscale e sanzionare il contribuente.

Per l’elaborazione della CILA, non esitate a contattarci!