Ascensore condominiale, tra decoro e Superbonus 110%

Ascensore condominiale, tra decoro e Superbonus 110%

Dal 1989 la legge impone l’istallazione di un ascensore in tutti le costruzioni di nuova realizzazione con più di tre piani. Negli ultimi anni moltissimi condomini hanno deciso di procedere con l’istallazione di un ascensore.

Con l’avvento del Superbonus 110% chi è intenzionato a installare un ascensore condominiale si è chiesto quali siano i limiti imposti dal decoro architettonico e se è possibile usufruirne. La risposta alla domanda è . Vediamo brevemente come accedere al Superbonus e quali limiti impone il decoro architettonico.

Come accedere al Superbonus 110%?

Grazie alla Legge di Bilancio 2021 è possibile richiedere il superbonus 110% per l’installazione di ascensori e montacarichi. Per ottenere il Superbonus l’installazione dell’ascensore è assoggettata a un intervento trainante.
Per intervento trainante si intende un lavoro di efficientamento energetico del fabbricato come il cappotto termico o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. L’inserimento dell’installazione di ascensori e montacarichi condominiali tra gli interventi trainati è determinato dal fatto che questi sono stati valutati come strumenti che facilitano la mobilità di persone anziane e/o con handicap.

Ma quindi il Superbonus spetta solo se l’ascensore condominiale viene installato in un edificio dove vi siano disabili o over 65?
La risposta è no, l’agevolazione è ammessa a condizione che vengano rispettate le norme di legge in materia di accessibilità ai disabili.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha affermato che tra i lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale ci sono  “quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione) e quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.”

Pertanto, L’installazione di un ascensore condominiale è considerata uno tra gli interventi diretti al superamento delle barriere architettoniche.

Quali vincoli impone il decoro?

La legge disciplina la tutela del decoro architettonico dell’edificio condominiale. Per decoro architettonico si intende l’estetica dell’edificio ovvero l’aspetto esteriore dell’immobile.
Nel caso non fosse possibile installare l’ascensore all’interno dell’edificio o si volesse farlo all’esterno, i condomini possono opporsi se l’installazione dovesse alterare il decoro architettonico dell’edificio o se impedisse, anche a un solo condomino, di usufruire delle parti comuni.

Perché rivolgersi a un professionista?

Rivolgersi a dei professionisti è fondamentale per poter ottenere il Superbonus 110% e per ottenere i permessi di installazione dell’ascensore.

Per poter ottenere il Superbonus l’ascensore deve rispettare delle caratteristiche particolari (per esempio la dimensione) che gli permettano di essere considerato come lavoro volto all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Per poter installare un ascensore esterno condominiale, modificando questo sagoma e volumi dello stabile, il professionista dovrà presentare la CILA (vedi approfondimento sul nostro sito) fornendo tutta la documentazione relativa al progetto per presentare l’istanza.

Inoltre, nel caso di installazione in un edificio storico, sarà necessario chiedere un ulteriore permesso alla soprintendenza archeologica, delle belle arti e del paesaggio del territorio di provenienza.

Contattaci per eventuali chiarimenti!