Certificazioni: agibilità, abitabilità, asseverazione. Le differenze

Certificazioni: agibilità, abitabilità, asseverazione. Le differenze

Quando si edifica o si ristruttura un determinato immobile, ci sono una serie di documenti necessari e obbligatori da presentare alle autorità comunali.
Tuttavia, per i non addetti ai lavori non è sempre semplice distinguere l’una dall’altra le varie pratiche da presentare e si rende necessario l’intervento di un professionista, solitamente un ingegnere, un architetto o un geometra.
Attraverso questo articolo vogliamo fare chiarezza e dare una classificazione e definizione delle certificazioni richieste.

Certificato di agibilità di un immobile

Un edificio è dichiarato agibile quando possiede le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico definite dalla normativa vigente.
Il certificato/licenza di Abitabilità non è stato “inventato” nel Testo Unico delle leggi sanitarie del 1934, ma anni prima come pure il certificato/licenza di Agibilità esisteva prima del 1967 (Legge “ponte” n.765/67).
Con il Testo Unico sull’Edilizia 380/2001, art. 24, le due procedure furono fuse e confluite nell’Agibilità; articolo in seguito modificato con il Decreto ‘Scia 2’ D. Lgs. 222/2016 che ha innovato i titoli abilitativi, sostituendo la domanda per ottenere il certificato di agibilità, quale provvedimento esplicito, con la segnalazione certificata.

Quando deve essere presentata la Segnalazione?
Come accadeva per il certificato di agibilità, la segnalazione è necessaria nei seguenti casi:

  • nuove costruzioni
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.

Chi deve presentare la Segnalazione Certificata di Agibilità?
In epoca di agibilità, il soggetto titolare dell’intervento era tenuto a chiedere il rilascio del certificato all’amministrazione comunale.
Oggi, invece, il soggetto titolare presenta la Segnalazione Certificata, asseverata da un professionista, e non è previsto il rilascio di documentazione da parte dell’ente.
Agibilità sostituita nel documento denominato SCA: da quali parti è composto?
La Segnalazione Certificata di Agibilità può essere presentato contestualmente alla comunicazione di fine lavori o successivamente, ed è un documento formato da quattro sezioni:

  • sezione A: dichiarazioni del titolare;
  • sezione B: asseverazioni del tecnico;
  • sezione C: elenco dei soggetti coinvolti;
  • sezione D: documentazione allegata.

Il nostro intervento riguarda la sezione B, di cui al paragrafo sottostante.

Certificato di asseverazione

L’asseverazione è redatta da un geometra qualificato ed è necessaria per poter usufruire delle detrazioni fiscali sugli interventi di riqualificazione energetica degli immobili.
Tale relazione deve contenere:

  • i dati del tecnico che la predispone, incluso il suo numero di iscrizione all’albo professionale di riferimento;
  • data e firma;
  • dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte nel tecnico, con conseguente presa di consapevolezza delle responsabilità penali a cui si espone nel caso quanto riportato non sia integralmente veritiero.

Inoltre, la relazione conterrà il contenuto specifico per il quale è stata richiesta.
L’asseverazione è necessaria per: l’installazione di pannelli solari, i lavori per la climatizzazione invernale, l’installazione di impianti geotermici.
Per accedere al Superbonus al 110%, l’art. 119 comma 13 lettera a) del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede che sia necessaria un’asseverazione tecnica, recante “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246).
Con questa asseverazione il tecnico abilitato attesta che l’intervento risponde ai requisiti di cui all’allegato A del decreto requisiti ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici (sempre previsti nel decreto requisiti ecobonus).
L’asseverazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dal fine lavori (nel caso di interventi conclusi) all’Enea, che effettuerà le verifiche ai fini dell’accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Per qualsiasi informazione e per richiedere queste certificazioni, non esitate a contattarci!